semestre luglio-dicembre 2019 (21 settembre)
L’artificiale (o naturale?) evoluzione da homo sapiens a homo digitalis ha determinato mutamenti atti a favorire l’uso dei mezzi informatici in luogo di quelli tradizionali (la cui efficienza – si badi bene – non si intende mettere in dubbio). Problema che interessa chiunque si avvicini alla ricerca o alla produzione creativa, o chiunque promuova e investa – e soprattutto vesta i panni di mecenate dell’opera d’arte -, è tutelare il diritto d’autore, anche noto come copyright.
La rete del World Wide Web, la cui estensione è tale da non consentire più di riconoscerne i confini, ha concesso una diffusione di informazioni (articoli, video, musica) tanto grande da impedire uno scrupoloso controllo dei suoi contenuti e delle ‘citazioni’ d’autore, tutelate da un diritto riconosciutogli già nel XVI secolo ed evolutosi a seconda dei mutamenti storici e culturali.
Ecco che il digitale è espressione di un mutamento storico e culturale di notevole portata, per cui il diritto d’autore necessita oggi di una rettifica che tenga conto delle attuali esigenze.
Se finora è stato possibile condividere su qualsiasi piattaforma qualsivoglia contenuto senza veti, questa stessa libertà è oggi proibita: con 438 voti favorevoli, 226 contrari (tra cui l’Italia) e 39 astenuti, il Parlamento europeo ha approvato a fine marzo 2019 la riforma sul Copyright con l’obiettivo precipuo di stabilire una normativa comune che tuteli i diritti d’autore e risponda alle richieste degli editori, che accusano le grandi piattaforme (Google, Facebook, etc.) di servirsi dei loro articoli a scopo di lucro senza offrire un compenso adeguato.
«Con l’accordo di oggi» ha affermato Jean Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, «rendiamo le regole del copyright adatte all’era digitale. L’Europa avrà ora regole chiare che garantiscono equa remunerazione ai creatori, diritti per gli utenti e responsabilità per le piattaforme», completando il mercato unico digitale.
Certo è che la riforma ha rivoluzionato il mercato e la ricezione delle informazioni, ma – è giusto chiarire – non ha creato nuovi diritti per gli autori (giornalisti e creativi), ha piuttosto garantito una migliore applicazione di quelli vigenti.
Degli articoli enunciati dalla riforma quelli che più di altri hanno fatto discutere sono l’11 (ora divenuto 15) e il 13 (ora 17). Il primo, noto anche come link tax, prevede che le grandi piattaforme diano un’equa remunerazione agli editori e agli autori le cui opere sono condivise, diversamente dagli snippet che non sono protetti da copyright e si possono condividere liberamente. L’art. 13, noto anche come censorship machine, impone alle piattaforme di controllare scrupolosamente i propri contenuti (come fa Content ID di Youtube) affinché non violino il diritto d’autore. Le piccole piattaforme sono esentate dagli accordi, mentre le medie hanno obblighi minori. Wikipedia, Open Source e Meme sono, invece, esclusi dal rispetto del copyright non avendo alcun fine commerciale.
Ciò vuol dire che: come è già accaduto in Spagna, se Google e gli altri Colossi decidono di non negoziare e pagare, ci sarà minore diffusione delle informazioni e minori introiti per quegli editori che tanto si sono battuti per la tutela del copyright a scopo apertamente economico; a ciò si aggiunge un maggiore controllo dei contenuti, che implica una sicura manipolazione degli stessi. Ci sarà, infatti, chi deciderà se un contenuto può o non può essere pubblicato, introducendoci in una dimensione orwelliana allarmante. A questo si aggiunge anche la limitazione alla libertà di panorama, che vieta di fare foto ai monumenti, ai palazzi e/o ai paesaggi.
Addio Torre di Pisa.
Se da una parte la riforma del copyright si pone il nobile obiettivo di tutelare quanti contribuiscono all’arricchimento culturale e informativo mediante il loro contributo artistico (che sia letterario, musicale o monumentale), nonché di uniformare le normative regolate dai singoli Stati in nome di un’unità europea ricercata (forse forzata); dall’altra rischia di limitare la diffusione delle informazioni; di innescare un capitalismo editoriale che si sostituisca a quello dei Colossi (tutto cambia per non cambiare); di vigilare – e manipolare – la scelta delle informazioni, col rischio di depauperare, piuttosto che di arricchire, la diffusione della cultura. Per questi motivi, la Direttiva europea ha spaccato l’opinione pubblica e quella parlamentare e – cosa evidente – poggiandosi sulla contrapposizione tra «il diritto del consumatore e del cittadino contro quello degli artisti e dei produttori di contenuti. I nuovi media digitali contro i media tradizionali. Gli interessi economici dell’Europa contro quelli degli USA. L’establishment (ovvero ‘la casta’) e i suoi privilegi contro i nuovi populismi digitali. La democrazia della comunicazione e la democrazia politica» (Cfr. Oliviero Ponte Di Pino, La legge europea sul Copyright, in Doppiozero, 28 marzo 2019).
Ciononostante, prim’ancora che la riforma sul diritto d’autore fosse discussa in Parlamento, alcune piattaforme, quali Apple (iTunes e iBooks), Amazon (Kindle), Netflix e Spotify hanno trovato soluzioni palliative al problema della gratuità della rete, nonché alla fruizione dei suoi contenuti, ponendo (e imponendo) agli utenti un abbonamento; analogamente i paywall, che consentono di accedere ai contenuti internet – e soprattutto giornalistici – soltanto a pagamento dopo che si siano effettuate un tot di visualizzazioni.
Ciò vuol dire che, come è norma che accada, in risposta a un naturale istinto di adattamento abile a trovare soluzioni comode a problemi scomodi, le piattaforme avevano già creato forme alternative di tutela dei diritti (Creative Commons, Copyleft) che sopperissero al problema – già percepito, ma solo ora discusso – della gratuità dei contenuti digitali.
Quanto ai ricercatori e agli studiosi (di qualsiasi disciplina liberale), se la tutela del diritto d’autore consente loro un giusto e – finalmente – dovuto riconoscimento dell’atto creativo – che non sia solo buona reputazione, ma anche profitto economico -, dall’altra offre una punitiva limitazione alla consultazione dei contenuti scientifici. Questo non perché sia impedito agli utenti di condividerli o usarli, ma perché la selezione dei contenuti digitali, in rispetto all’art. 13 (ora 17), sottintende una preliminare selezione che può fortemente limitarne la circolazione, censurando megadati utili. È invece indubbiamente comodo per lo studioso sapere di poter disporre di una numerosa quantità di dati che sta a lui saper consultare e selezionare.
Si aggiunga poi che: la retribuzione dei diritti d’autore andrà a beneficio di chi, se non degli editori affermati e degli autori oltremodo citati? Chi avrà l’onere di valutare il prestigio di un’opera, nonché la sua autorità economica? E secondo quali criteri: qualitativi – stabiliti da chi? – o quantitativi?
Se non ci saranno, poi, le auspicate negoziazioni tra Editoria e Colossi digitali, si potrà parlare ancora di promozione democratica dell’informazione o – com’è verosimile che sia – si approderà a un’aristocrazia culturale?
Occorre, quindi, davvero difendere il copyright o, al contrario, difendersi dalla tutela del copyright?
OpenEdition suggests that you cite this post as follows:
Antonello Fabio Caterino (September 21, 2019). Difendere (o difendersi dal) il diritto d’autore? (di Alessandra Di Meglio). Filologia Risorse informatiche. Retrieved December 7, 2024 from https://doi.org/10.58079/ovow